Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori

FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT)

(art. 5, c. 2, D.lgs. 33/2013)


L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata alternativamente:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), quando l’istanza ha per oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare i dati, le informazioni o i documenti. È ritenuta inammissibile la richiesta di accesso civico laddove l’oggetto sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

La richiesta deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo e presentata:

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Cinquefrondi - Corso Garibaldi, 103 - 89021 Cinquefrondi (RC);

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Alla richiesta, debitamente firmata, dovrà essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.

Procedura
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati. In presenza di eventuali controinteressati, agli stessi sarà data comunicazione della richiesta di accesso ai fini della presentazione di una eventuale e motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso, in tal caso, è sospeso sino alla definizione della legittimità di detta opposizione, che avverrà nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. 184/2006.

Ritardo o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 D.lgs. 33/2013, il soggetto richiedente può a) presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della “protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina in materia” di cui all’art. 5 bis, comma 2, lett. a D.lgs 33/2013 così come introdotto dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito Il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento sono sospesi.


Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Dott. Carlo MILARDI, Segretario comunale

tel. 0966 939105 – email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Mod. 2 – Richiesta accesso civico "generalizzato" (PD - 20 KB)

 

 

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