Il Sindaco avvisa che con l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
IN PARTICOLARE:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020 (153.86 KB - PDF)