Coronavirus - Ordinanza Ministero della Salute 28 Marzo 2020

 

Si rende noto che in data 28 marzo 2020 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti, ha emanato una nuova ordinanza che disciplina l'entrata in Italia nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con l'ordinanza entrano in vigore le seguenti disposizioni:

- Chiunque arriva nel  territorio nazionale tramite  trasporto di  linea  aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in  modo chiaro e dettagliato, specifichi:

  • i motivi del viaggio;
  • l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
  • un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

- Le  persone che fanno  ingresso in Italia, tramite mezzo di trasporto di linea, proprio o privato, anche  se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora rispettivamente indicata all’atto dell’imbarco o nella medesima comunicazione.

In caso di sintomi

In  caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia  possibile raggiungere l’abitazione o la  dimora indicata, l’Autorità  sanitaria  competente  per  territorio  informa  immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.
Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato. 

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di  sorveglianza  sanitaria e  isolamento  fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  presso un'altra abitazione  o  dimora diversa  da quella segnalata all’Autorità  sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione  prevista con  l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che  verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obbilghi per vettori e armatori

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco  se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel  caso in cui la  documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri  trasportati  e,  in  caso  di  trasporto  aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di  protezione  individuali. Il   vettore   aereo   provvede,   al   momento dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,  dei  dispositivi  di  protezione individuale.

 

Tali disposizioni sono efficaci dal 28 marzo 2020 fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


pdf Ordinanza Ministero della Salute 28 marzo 2020 (1.44 MB - PDF)

pdf Avviso Ordinanza (378.29 KB - PDF)

 

 

 

 

 

 

 


   
 
   
   

 

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