Si rende noto che in data 28 marzo 2020 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti, ha emanato una nuova ordinanza che disciplina l'entrata in Italia nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con l'ordinanza entrano in vigore le seguenti disposizioni:
- Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:
- i motivi del viaggio;
- l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
- un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
- Le persone che fanno ingresso in Italia, tramite mezzo di trasporto di linea, proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora rispettivamente indicata all’atto dell’imbarco o nella medesima comunicazione.
In caso di sintomi
In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.
Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.
Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all’Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
Obbilghi per vettori e armatori
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
Tali disposizioni sono efficaci dal 28 marzo 2020 fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ordinanza Ministero della Salute 28 marzo 2020 (1.44 MB - PDF)
Avviso Ordinanza (378.29 KB - PDF)