Coronavirus - Ordinanza Presidente Regione Calabria  n. 29/2020

 

Si rende noto che il Presidente della Regione Calabria in data 13 aprile 2020 ha emanato l'ordinanza n. 29 relativa a "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020".

L'ordinanza regionale proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio adottate nelle scorse settimane in Calabria.

IN PARTICOLARE:

1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui in questo momento si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute (e di assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i.) e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero, per spostamenti consentiti, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso d’impossibilità, secondo le modalità̀ già fissate nell’Ordinanza n. 1/2020. Nel caso di spostamenti non derivanti da motivi di lavoro o di salute, sussiste l’obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. La prescrizione di quarantena è in capo al Dipartimento di Prevenzione, che ne darà informativa al Sindaco e al Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), per i rispettivi adempimenti. Le modalità applicative sono esplicitate in allegato 1.

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5. E’ fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso:
a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico;
b) gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile;
c) gli isolamenti e le quarantene domiciliari posti in essere dai Dipartimenti di Prevenzione, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e dei Sindaci.I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, garantiscono la verifica delle adeguate condizioni domiciliari d’isolamento e quarantena, fornendo puntuali indicazioni comportamentali e promuovendo la necessaria compliance dei soggetti interessati e degli eventuali coinquilini.

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11. L’applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione. La misura accessoria non si applica agli operatori sanitari, ai quali, in caso di violazione alle norme previste nella presente Ordinanza, è precluso l’accesso al minimo edittale previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007.

12. Dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, cessano di produrre effettole precedenti disposizioni regionali che ne siano in contrasto.


pdf Ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 29/2020 (372.19 KB - PDF)

 

 

 

 


   
 
   
   

 

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