Si rende noto che il Presidente della Regione Calabria in data 9 maggio 2020 ha emanato l'Ordinanza n. 41 relativa a "Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive".
Sono adottate le seguenti misure:
1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione -esclusivamente se ubicata all’interno del territorio regionale -individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.
2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.
3. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività:
- pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.
- allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
5. Sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.
6. E’ consentito -alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale -lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.
7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.
8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.
9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.
Ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 41/2020 (237.9 KB - PDF)