Coronavirus - Ordinanza Presidente Regione Calabria  n. 43/2020 - Disposizioni ripresa Attività economiche, produttive, sociali e sanitarie

 

Si rende noto che il Presidente della Regione Calabria in data 17 maggio 2020 ha emanato l'Ordinanza n. 43 relativa a "Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie".

Sono adottate le seguenti misure:

1. A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Non è necessario, pertanto, giustificare lo spostamento delle persone fisiche, agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento in qualsiasi luogo, il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene, con particolare riferimento a quanto previsto nel DPCM 17 maggio 2020. Il modulo di autocertificazione rimane obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti.

2. [...]

3. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la Regione Calabria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.

4. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, nella regione Calabria, da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.

5. In ogni caso, i rientri consentiti previsti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che disporrà la necessaria sorveglianza, con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. La quarantena non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, di lavoro e per le fattispecie già̀ esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, attraverso la prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto di mobilità vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

7. La quarantena precauzionale è applicata, attraverso prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con provvedimento dell’Autorità Sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Eventuali riunioni, ove non sia possibile la realizzazione con modalità a distanza, si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

9. E’ consentita dal 18 maggio 2020 l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anche presso i presidi ospedalieri, sia quelli direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie che quelli afferenti alle Aziende Ospedaliere, precedentemente sospese, [...].

10. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

11. Dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato A alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante [...].

12. [...]

13. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.

14. A decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, allegate al DPCM 17 maggio 2020.

15. [...]

16. [...]

17. [...]

18. [...]

19. Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

20. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.

21. Restano sospese tutte le altre attività indicate nel DPCM 17 maggio 2020.

 

Tali misure si applicano si applicano dal 18 maggio 2020.


pdf Ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 43/2020 (142.87 KB - PDF)

pdf Allegato A (321.77 KB - PDF)

pdf Allegato 1 (362.24 KB - PDF)

 

 

 

 

 


   
 
   
   

 

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