Coronavirus - Ordinanza Presidente Regione Calabria  n. 49/2020 - Disposizioni Spostamenti Extraregionali Persone fisiche

 

Si rende noto che il Presidente della Regione Calabria in data 3 giugno 2020 ha emanato l'Ordinanza n. 49 relativa a "Disposizioni riguardanti la ripresa degli spostamenti extraregionali delle persone fisiche di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33".

Sono adottate le seguenti misure:

1. A decorrere dal 3 giugno 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative relative agli spostamenti interregionali, oltre a quelli da e per l’estero, delle persone fisiche.

2. [...]

3. Dal 3 giugno 2020 le persone fisiche che arrivano nel territorio regionale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati.

4. [...]

5. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria,in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

6. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

7. [...]

8. [...]

9. [...]


pdf Ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 49/2020 (195.86 KB - PDF)

 

 

 

 

 

 


   
 
   
   

 

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