Coronavirus - Ordinanza Presidente Regione Calabria  n. 51/2020 - Riapertura nel territorio regionale delle Attività economiche, produttive e ricreative

 

Si rende noto che il Presidente della Regione Calabria in data 13 giugno 2020 ha emanato l'Ordinanza n. 51 relativa a "Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2".

Sono adottate le seguenti misure:

1. A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” approvate in data 11.6.2020, allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate in allegato A all’Ordinanza n. 43/2020.

2. [...]

3. Per tutte le attività, comprese quelle già consentite, si applicano le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate negli allegati dall’8 al 16 al DPCM 11/6/2020, che qui si intendono richiamati per la puntuale applicazione, per come integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.

4. [...]

5. Sono consentiti - a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico - gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi dell’art. 1 lettera e) del DPCM 11 giugno 2020.

6. A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito - in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot.

7. [...]

8. Rimane obbligatorio il censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale, ad eccezione degli spostamenti per incarichi istituzionali. In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 49/2020 i Dipartimenti di Prevenzione, garantiscono un adeguato livello di screening a SARS-CoV-2, con tampone rino-faringeo, da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it e, di tale attività, forniscono report periodico ( con cadenza almeno settimanale ) al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

9. A decorrere dal 21 giugno 2020 l’attività di screening con tampone rino-faringeo è proposta, a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, secondo un programma organizzato e definito dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

10. Le compagnie aeree, ferroviarie e delle autolinee forniscono, nel rispetto del trattamento dei dati personali, su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione, l’elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio regionale, ai fini degli adempimenti inerenti l’attività di screening e di contact tracing.

11. [...]

12. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

13. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

14. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

15. [...]

16. [...]

17. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 8 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

18. [...]

19. [...]


pdf Ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 51/2020 (212.21 KB - PDF)

 

 

 

 

 

 


   
 
   
   

 

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