L’iscrizione nelle liste elettorali avviene d’ufficio al compimento della maggiore età, purché il cittadino italiano risulti iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) e non sussistano cause di incapacità elettorale.
Hanno inoltre diritto ad essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte, esclusivamente per l’elezione del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali, i cittadini comunitari iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune che ne fanno richiesta al Sindaco.
L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia all'elezione del Parlamento Europeo.
L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali consente di esercitare il diritto di voto per il Sindaco e per i membri del Consiglio Comunale. L'iscrizione in tali liste consente ai cittadini dell'Unione Europea anche l'eleggibilità a Consigliere Comunale e l'eventuale nomina ad Assessore nella Giunta del Comune in cui sono stati eletti consiglieri, con l'esclusione della carica di vice-sindaco.
Ammissione al voto su domanda
Qualora un cittadino con capacità elettorale e residente nel Comune non risulti iscritto nelle liste elettorali, può richiedere l’ammissione al voto presentando domanda all’Ufficio Elettorale.
Il voto dei cittadini italiani residenti all’Estero
I cittadini italiani che risiedono all’Estero e che sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune italiano di riferimento, possono votare come segue:
• Elezioni politiche e Referendum - L'elettore riceve all'indirizzo estero dichiarato la busta contenente la scheda elettorale e le istruzioni per la restituzione della stessa al Consolato competente.
• Elezioni Europee - Il cittadino italiano ospite di un Paese dell'Unione Europea può votare presso le sezioni speciali istituite nei Consolati del Paese ospite per eleggere i rappresentanti spettanti all'Italia al Parlamento Europeo. Possono altresì votare per i rappresentanti spettanti al Paese ospite previa domanda nei termini previsti da ogni singolo Paese (una possibilità esclude l'altra).
In caso di consultazioni concomitanti (amministrative ed europee) l’elettore che rientra in Italia per le amministrative può votare presso il proprio Comune anche per i membri spettanti all’Italia.
È possibile votare presso il Comune di iscrizione AIRE solo previo accertamento che non è stato espresso il voto all’estero (solo i membri spettanti all’Italia).
• Elezioni Amministrative (regionali, provinciali, comunali) - Il voto viene espresso in Italia presso il Comune di iscrizione alle liste elettorali. Entro il 45° giorno antecedente le elezioni il Comune invia al cittadino la cartolina-avviso contente l'agevolazione di viaggio e le indicazioni per votare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali"