Sottocommissione Elettorale Circondariale

Palazzo Municipale - C.so Garibaldi, 103

Tel. 0966 949108
Fax 0966 940818
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Funzioni

La Sottocommissione Elettorale Circondariale esamina le operazioni compiute dagli Ufficiali elettorali comunali nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (artt 29 e ss. del T.U. n. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto (artt. 32 bis, 32 ter e 33 del T.U. n. 223/1967).
La Sottocommissione Elettorale Circondariale procede, inoltre, alle operazioni di ammissione o ricusazione delle candidature e delle liste presentate dai Comuni del circondario per le elezioni amministrative.


Composizione

PRESIDENTE
Dott.ssa Sara Ferri - Viceprefetto aggiunto

COMPONENTI
Dott.ssa Francesca Iannò - Componente Prefettura
Domenico Rizzo - Componenete effettivo
Giulio Pittalis - Componente effettivo
Mario Virgillito - Componente effettivo

SEGRETARIO
Dott.ssa Alessia Bono - Responsabile Ufficio Elettorale del Comune di Cinquefrondi


Comuni di competenza

1. Anoia
2. Candidoni
3. Cinquefrondi
4. Cosoleto
5. Delianuova
6. Feroleto della Chiesa
7. Galatro
8. Giffone
9. Laureana di Borrello
10. Maropati
11. Melicucco
12. Polistena
13. San Giorgio Morgeto
14. San Pietro di Caridà
15. Scido
16. Serrata


L’iscrizione nelle liste elettorali avviene d’ufficio al compimento della maggiore età, purché il cittadino italiano risulti iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) e non sussistano cause di incapacità elettorale.   
Hanno inoltre diritto ad essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte, esclusivamente per l’elezione del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali, i cittadini comunitari iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune che ne fanno richiesta al Sindaco.
L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia all'elezione del Parlamento Europeo.
L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali consente di esercitare il diritto di voto per il Sindaco e per i membri del Consiglio Comunale. L'iscrizione in tali liste consente ai cittadini dell'Unione Europea anche l'eleggibilità a Consigliere Comunale e l'eventuale nomina ad Assessore nella Giunta del Comune in cui sono stati eletti consiglieri, con l'esclusione della carica di vice-sindaco.

Ammissione al voto su domanda
Qualora un cittadino con capacità elettorale e residente nel Comune non risulti iscritto nelle liste elettorali, può richiedere l’ammissione al voto presentando domanda all’Ufficio Elettorale.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’Estero
I cittadini italiani che risiedono all’Estero e che sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune italiano di riferimento, possono votare come segue:

Elezioni politiche e Referendum - L'elettore riceve all'indirizzo estero dichiarato la busta contenente la scheda elettorale e le istruzioni per la restituzione della stessa al Consolato competente.

Elezioni Europee - Il cittadino italiano ospite di un Paese dell'Unione Europea può votare presso le sezioni speciali istituite nei Consolati del Paese ospite per eleggere i rappresentanti spettanti all'Italia al Parlamento Europeo. Possono altresì votare per i rappresentanti spettanti al Paese ospite previa domanda nei termini previsti da ogni singolo Paese (una possibilità esclude l'altra).
In caso di consultazioni concomitanti (amministrative ed europee) l’elettore che rientra in Italia per le amministrative può votare presso il proprio Comune anche per i membri spettanti all’Italia.
È possibile votare presso il Comune di iscrizione AIRE solo previo accertamento che non è stato espresso il voto all’estero (solo i membri spettanti all’Italia).

Elezioni Amministrative (regionali, provinciali, comunali) - Il voto viene espresso in Italia presso il Comune di iscrizione alle liste elettorali. Entro il 45° giorno antecedente le elezioni il Comune invia al cittadino la cartolina-avviso contente l'agevolazione di viaggio e le indicazioni per votare.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali"


Le liste elettorali generali sono gli elenchi, suddivisi per maschi e femmine, comprendenti tutti i cittadini italiani maggiorenni, o che tali diverranno nel semestre successivo, iscritti all’anagrafe della popolazione residente, o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, per i quali non esistano cause di incapacità elettorale (interdizione temporanea e/o perpetua dai pubblici uffici, sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza).

Le liste elettorali sezionali sono elenchi di elettori che abitano in una determinata zona del Comune.

Dette liste sono compilate in duplice copia (una per l’Ufficio e una depositata presso la segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale), distinte per maschi e femmine, in ordine alfabetico e autenticate dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale.

Le liste elettorali, sia generali che sezionali, devono essere costantemente aggiornate: ciò avviene in occasione delle revisioni a determinate scadenze e con procedure identiche in tutti i Comuni.

Queste revisioni si distinguono in semestrali (febbraio – agosto), dinamiche (gennaio – luglio) e straordinarie (in occasione di consultazioni).

Con la revisione semestrale, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale propone l’iscrizione dei diciottenni e la cancellazione degli irreperibili alla Sottocommissione Elettorale Circondariale che è competente a decidere.

Con la revisione dinamica il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, basandosi su atti e documenti autentici (sentenze dell’autorità giudiziaria, atti di anagrafe, di stato civile, trasferimenti in altri Comuni) apporta direttamente le variazioni sulle liste.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali"

 

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto per elezioni comunali e per l’elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, previa presentazione di apposita domanda presso il proprio Comune di residenza.

E’ possibile chiedere l’iscrizione anche in una sola lista elettorale aggiunta, quindi chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni comunali oppure alle sole elezioni europee.

L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali consente di esercitare il diritto di voto per il sindaco e per i membri del consiglio comunale. Tale iscrizione consente, altresì, l'eleggibilità alla carica di consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta, con esclusione della carica di vicesindaco.

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell’Italia all’elezione del Parlamento Europeo.


Requisiti di iscrizione

Per l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte occorre:

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);

- aver compiuto il 18° anno di età;

- essere residente nel Comune di Cinquefrondi;

- godere dei diritti politici sia con riferimento all’ordinamento del paese d’origine che di quello italiano.

La domanda di iscrizione, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, tuttavia in prossimità di consultazioni elettorali, la domanda di iscrizione va presentata entro:

- il 40° giorno antecedente la data fissata per le elezioni comunali;

- il 90° giorno antecedente  la data fissate per le elezioni europee.


Procedura di iscrizione

L'Ufficio elettorale provvederà all'istruttoria necessaria per verificare l'assenza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto, acquisendo le necessarie certificazioni presso il Casellario giudiziale e l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

L'avvenuta oppure la mancata iscrizione nelle liste aggiunte  viene comunicata agli interessati. E' ammesso per legge il ricorso contro l'eventuale mancata iscrizione, secondo la normativa vigente.

Una volta iscritti nelle liste elettorali aggiunte l’Ufficio elettorale provvederà a  rilasciare una tessera elettorale riportante in avvertenza l’indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto.

L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte resta valida fino a espressa richiesta di cancellazione da parte dell’interessato oppure fino alla cancellazione d’ufficio per trasferimento della residenza, per perdita della capacità elettorale, per decesso, per irreperibilità o per acquisto della cittadinanza italiana.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197  “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”
D.Lgs. 24 giugno 19994, n. 408 "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlameno Europeo"

 

 

Che cos'è

L'albo dei Giudici popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che  risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 287/1951.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati giudici popolari presso la Corte di Assise di primo e di secondo grado.

Requisiti per l'iscrizione

CORTE DI ASSISE (PRIMO GRADO)

· cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
· buona condotta morale
· età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
. titolo di studio di scuola media inferiore


CORTE DI ASSISE DI APPELLO (SECONDO GRADO)

· cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
· buona condotta morale
· età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
. titolo di studio di scuola media superiore


La richiesta di iscrizione all'albo, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità, deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno dispari presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Il modulo per la domanda è disponibile presso l'Ufficio Elettorale oppure scaricabile dalla sezione Modulistica.

 

Note

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare (art. 12 Legge n. 287/1951):

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”

 


Che cos'è

Presso la Corte di Appello di Reggio Calabria è istituito l' Albo delle persone idonee ad assumere la funzione di Presidente di seggio elettorale.

In occasione di ogni consultazione elettorale, entro il 20° giorno antecedente la data di votazione, la Corte di Appello di Reggio Calabria procede alla nomina dei Presidenti di seggio fra coloro che risultano iscritti nell'Albo suddetto.


Modalità di inclusione

Nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio vengono inseriti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di inclusione e sono in possesso dei seguenti requisiti:
 
· essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cinquefrondi
· non avere superato il 70° anno di età
· essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La domanda di inclusione può essere presentata dal 1° al 31 ottobre di ogni anno presso l'Ufficio protocollo del Comune.
Successivamente il Sindaco, sentito l'Ufficiale Elettorale, comunica i nominativi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che entro il mese di gennaio provvede all'aggiornamento dell'Albo.

Il modulo per la domanda di inclusione è disponibile presso l'ufficio elettorale oppure scaricabile dalla sezione Modulistica.

L'iscrizione ha carattere permanente (salvo perdita dei requisiti o richiesta di cancellazione) e, pertanto, una volta iscritti non occore rinnovare la domanda ogni anno.


Modalità di cancellazione

La cancellazione dall'Albo è prevista in caso di specifica domanda, nonché in caso di emigrazione, perdita del diritto elettorale, rinuncia all'incarico senza giustificato motivo, negligenza nell'esecuzione dei propri compiti al seggio elettorale.


Note

Non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale (art. 38 D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 D.P.R. n. 570/1960):
· coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
· i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
· gli appartenenti a forze armate in servizio;
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
· i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
· i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957  “Approvazione del Testo Unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati ”
Legge n. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"

 

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