Che cos'è
L'albo dei Giudici popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 287/1951.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati giudici popolari presso la Corte di Assise di primo e di secondo grado.
Requisiti per l'iscrizione
CORTE DI ASSISE (PRIMO GRADO)
· cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
· buona condotta morale
· età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
. titolo di studio di scuola media inferiore
CORTE DI ASSISE DI APPELLO (SECONDO GRADO)
· cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
· buona condotta morale
· età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
. titolo di studio di scuola media superiore
La richiesta di iscrizione all'albo, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità, deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno dispari presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
Il modulo per la domanda è disponibile presso l'Ufficio Elettorale oppure scaricabile dalla sezione Modulistica.
Note
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare (art. 12 Legge n. 287/1951):
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”