Che cos'è

Presso l'Ufficio elettorale del Comune è istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire tale ruolo.

In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, a seguito della Legge 21 dicembre 2005 n. 270, in seduta pubblica,  procede alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale scegliendoli tra i nominativi compresi nell’Albo in numero pari a quello occorrente.

Procede, inoltre, alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria dei supplenti.


Modalità di inclusione

Nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore vengono inseriti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di inclusione e sono in possesso dei seguenti requisiti:

· essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cinquefrondi
· aver assolto gli obblighi scolastici.

La domanda di inclusione può essere presentata dal 1° al 30 novembre di ogni anno presso l'Ufficio protocollo del Comune.
Successivamente, entro il mese di gennaio, la Commissione elettorale comunale provvede all'aggiornamento dell'albo, e coloro che ne hanno fatto richiesta vi verranno inclusi.

Il modulo per la domanda di inclusione è disponibile presso l'ufficio elettorale oppure scaricabile dalla sezione Modulistica.

L'iscrizione ha carattere permanente (salvo perdita dei requisiti o richiesta di cancellazione) e, pertanto, una volta iscritti non occore rinnovare la domanda ogni anno.


Modalità di cancellazione

La cancellazione dall'albo è prevista in caso di specifica domanda, nonché in caso di emigrazione, perdita del diritto elettorale, rinuncia all'incarico senza giustificato motivo, negligenza nell'esecuzione dei propri compiti al seggio elettorale.


Note

Non possono esercitare le funzioni di scrutatore di Ufficio elettorale (art. 38 D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 D.P.R. n. 570/1960):
· coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età(1);
· i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
· gli appartenenti a forze armate in servizio;
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
· i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
· i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(1) il limite del 70° anno di età non trova applicazione  ai sensi dell'art.9, comma 2, della Legge 30 aprile 1999 n. 120



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957  “Approvazione del Testo Unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati ”
Legge n. 95 del 8 marzo 1989 "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni  comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570"

 

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